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Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27378 del 2013 con cui ha rigettato il ricorso di un uomo contro la decisione della Corte d'appello di Ancona che aveva ritenuto legittima la domanda di aumento dell'importo dell'assegno avanzata dall'ex moglie.
Erano,infatti, state analizzate le rispettive condizioni economiche delle parti e in particolar modo si era tenuto conto del venir meno, da parte dell'uomo, della corresponsione a favore del figlio di un assegno pari a circa 1200 euro.
L'ex marito ritenendo ingiusta questa decisione ricorreva in Cassazione contestando che la Corte di Appello non aveva valutato in concreto le possibilità lavorative della ex moglie o comunque la non totale impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento.
Secondo la Corte di Cassazione, invece, la Corte territoriale aveva analizzato attentamente le condizioni economiche delle parti rilevando un alto tenore di vita della famiglia durante il matrimonio; inoltre, si era appurato che l'uomo aveva un reddito di gran lunga superiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni dei redditi.
Per il giudice di legittimità, la Corte territoriale aveva valutato correttamente le condizioni economiche delle parti e l´alto tenore di vita mantenuto dalla famiglia durante la convivenza.
Quindi, secondo gli Ermellini la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento avanzata dalla moglie era giustificata non solo per gli alti redditi del marito ma anche perché, l'uomo non era più obbligato a mantenere il figlio ormai maggiorenne ed autonomo economicamente.
In buona sostanza, questo stato di cose consentiva un aumento dell'assegno in favore della moglie anche in considerazione del fatto che, con il raggiungimento dell'autonomia economica del figlio, lo stesso si allontanava dalla casa familiare in cui rimaneva la ex moglie, che non avendo più alcun titolo per stare nella casa doveva trovarsi un'altra abitazione.
Dunque,l'aumento dell'assegno era giustificato anche per questa ragione.
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(28/01/2014 - Avv. Barbara Pirelli)
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